Chiesa Cristiana Evangelica Battista di Sarzana

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matrimonio

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Per gli evangelici il matrimonio non è un sacramento, ma questo non significa che sia una scelta da affrontarsi a cuore leggero. Affrontare questo passo significa prima di tutto essersi messi in preghiera di fronte al Signore, per farci guidare da lui, e poi chiedere la benedizione di Dio ed il sostegno della chiesa affinchè l'unione della coppia (non famiglia, termine questo da riferirsi al nucleo composto da genitori e figli!) possa essere per sempre.


Documento sul matrimonio ( versione PDF) : rappresenta la regolamentazione del diritto ecclesiastico in materia. Notare la sezione relativa alla crisi della coppia ed al divorzio, esse rappresentano situazioni di difficoltà e di drammatica rottura che la chiesa non può ignorare.

Il 30.06.2009 si è giunti alla definizione di un documento ( versione PDF) contenente un indirizzo pastorale comune dei matrimoni tra cattolici e battisti in italia


per approfondire:




AVVERTENZE PER I NON CATTOLICI CHE CONTRAGGONO MATRIMONIO CON NUBENDO/A CATTOLICO/A:

Per i cattolici, quando uno dei due sposi non è cattolico, si parla di matrimonio “misto”, ovvero siamo in presenza di quella che viene definita
mixta religio, quasi come se il cristianesimo da una parte avesse dei veri credenti e dall'altra tutti gli altri che non seguono il papa di Roma. In pratica qui si parla di una unione tra una parte cattolica e una non cattolica, e poco importa che questa sia battezzata che non battezzata.
Nonostante queste diversità il matrimonio "misto" non costituisce, sul piano della diversità religiosa, una cosa impossibile.
Il nubendo/a cristiano battezzato ma NON cattolico è obbligato a firmare una “
dichiarazione di essere pronti ad allontanare i pericoli di abbandonare la Fede e la promessa che i figli siano battezzati ed educati secondo i canoni della Chiesa cattolica
La celebrazione con rito misto se avviene in chiesa cattolica, diversamente da quelli celebrati in chiesa evangelica dove la partecipazione alla Cena del Signore è subordinata al riconoscimento del Cristo come unico Signore e Salvatore,
esclude la partecipazione all’eucarestia della parte non cattolica!

Questa parte non cattolica (l'altro sposo o sposa) , non dà nessuna partecipazione al sacramento del matrimonio cattolico: in altri termini, ad esempio, nel pronunciare le formule matrimoniali tipiche, il coniuge non cattolico non menzionerà mai Dio perchè per luilei è un perfetto sconosciuto.


DISPENSA PONTIFICIA DA MATRIMONIO RATO E NON CONSUMATO


Per "matrimionio rato" si intende lo scambio dei consensi, effettuato validamente, fra persone battezzate e capaci di fronte ad un ministro di culto cattolico.
Il diritto canonico prevede due forme di scioglimento del matrimonio, quali eccezioni al principio di indissolubilità, la dispensa per il matrimoio rato e non consumato e lo scioglimento
in favore della fede (qui si intende la VERA FEDE cattolico apostolico romana).

Secondo il del Codice di Diritto Canonico

  • "Il matrimonio rato e consumato non può essere sciolto da nessuna potestà umana e per nessuna causa, eccetto la morte" (can. 1141)
  • "Il Matrimonio non consumato tra battezzati o fra una parte battezzata e una non battezzata può essere sciolto dal Romano Pontefice per giusta causa, su richiesta di entrambe le parti o di una sola, anche se l'altra sia contraria" (can. 1142)




IL PRIVILEGIO PAOLINO

Lo scioglimento del matrimonio può avvenire, in favore della fede, anche secondo l'istituto del privilegio paolino così come regolamentato dal Codice di Diritto Canonico:

  • Can. 1143 - 1: Il matrimonio celebrato tra due non battezzati, per privilegio paolino si scioglie in favore della fede della parte che ha ricevuto il battesimo, per lo stesso fatto che questa contrae un nuovo matrimonio, purchè si separi la parte non battezzata.
  • Can. 1143 - 2: Si ritiene che la parte non battezzata si separa se non vuol coabitare con la parte battezzata o non vuol coabitare pacificamente senza offesa al Creatore, eccetto che sia stata questa a darle, dopo il battesimo, una giusta causa per separarsi.
  • Can. 1149: Il non battezzato che, ricevuto il battesimo nella Chiesa cattolica, non può ristabilire la coabitazione con il coniuge non battezzato a causa della prigionia o della persecuzione, può contrarre un altro matrimonio, anche se nel frattempo l'altra parte avesse ricevuto il battesimo, fermo restando il dispositivo del can. 1141.







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